CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIRONE C 1997

30ª giornata
27/04/2014

PONTASSIEVE

SETTIGNANESE
3-0
I COMMENTI


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

52.-RECLAMO DELL'A.S.D. PONTASSIEVE AVVERSO REGOLARITA' GARA
PONTASSIEVE/SETTIGNANESE DEL 27.04.2014 (0-0).
L'A.S.D. Pontassieve propone reclamo, ai sensi dell'art. 46, n. 3, del
Codice di Giustizia Sportiva a questo Giudice Sportivo Territoriale presso
il Comitato Regionale Toscana, in relazione alla gara
Pontassieve/Settignanese, disputata il 27 aprile 2014 per il Campionato
Regionale Allievi e terminata con il risultato di 0-0. La reclamante
lamenta che alla predetta gara l'A.S.D. Settignanese aveva
schierato il calciatore Saccardi Tommaso, che non avrebbe dovuto prendervi
parte perche' squalificato.
Il reclamo deve essere accolto. Giova infatti ricordare con l'occasione
l'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La norma ora
citata, infatti, pone una presunzione assoluta di conoscenza delle
decisioni adottate dagli Organi ed Enti operanti nell'ambito federale,
allorche' queste siano rese pubbliche, mediante affissione negli albi
istituiti presso le sedi dei predetti Organi ed
Enti, dei Comunicati Ufficiali in cui le decisioni stesse sono riportate.
Trattandosi di presunzione che non ammette prova contraria non e' dato
invocare la mancata conoscenza delle decisioni regolarmente pubblicate. La
squalifica per una giornata di gara per recidivita' in ammonizioni del
Saccardi era riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 10 aprile 2014,
in data cioe' antecedente alla
gara Pontassive/Settignanese, disputata il successivo 27 aprile 2014 e
quindi ufficialmente nota. Con l'accoglimento del reclamo deve ordinarsi il
non addebito della relativa tassa.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto
dall'A.S.D. Pontassieve di Pontassieve (Firenze) ed infligge all'A.S.D.
Settignanese la punizione sportiva della perdita della gara del 27 aprile
2014 con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di Euro 150 (centocinquanta/00) ,
squalifica per UNA ulteriore giornata il calciatore SACCARDI Tommaso,
infligge l'inibizione per mesi UNO al
Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. VICIANI Marco ed ordina non
addebitarsi la relativa tassa.


Commento inserito da administrator




divisorio divisorio
divisorio