CAMPIONATO DILETTANTI SECONDA CATEGORIA GIRONE E |
|||
2ª giornata |
22/09/2013 | ||
![]() NUOVA COREA |
![]() SELVACAPANNOLI |
0-3 | |
I COMMENTI |
8.- RECLAMO DELL'A.S.D. SELVA CAPANNOLI CALCIO AVVERSO REGOLARITA' SVOLGIMENTO GARA NUOVA COREA MIGLI 98/A.S.D. SELVA CAPANNOLI CALCIO DEL 22.09.2013 (1-1). Con tempestivo reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale, l'A.S.D. Selva Capannoli di Capannoli Calcio (Pisa) contesta la regolarita' della gara Nuova Corea Migli 98/A.S.D. Selva Capannoli Calcio, svoltasi il 22 settembre 2013 a Livorno per il Campionato regionale di 2' Categoria, denunciando l'avvenuto impiego, da parte della societa' avversaria, del calciatore Martelli Valerio, il quale, pur essendo stato squalificato con provvedimento riportato sul Com. Uff. n. 58 del 18 aprile 2013, non risulta aver ancora espiato detta sanzione; chiede, C.U. N. 21 del 10/10/2013 – pag. 788 pertanto, venga applicata, in suo favore, la disposizione di cui all'art. 17 comma 5 , lett. a) C.G.S.. Il reclamo e' fondato e va accolto. In numerose precedenti decisioni questo G.S.T. ha ribadito il principio, desumibile dal complesso e dallo spirito della normativa regolamentare, che puo' qualificarsi di ''perpetuatio'' sanzionatoria, principio in forza del quale il calciatore colpito da squalifica non ha titolo per partecipare ad incontri ufficiali fino a quando non abbia scontato la sanzione comminatagli. Da cio' deriva che, non avendo il Martelli, alla data del 22 settembre 2013, ancora eseguito totalmente le giornate di squalifica di cui al provvedimento riportato sul Com. Uff. citato in narrativa, la sua partecipazione all'incontro ''de quo'' va qualificata, come irregolare e comporta le conseguenze disciplinari previste dall'art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S.. Per esse, dev'essere inflitta alla societa' Nuova Corea Migli 98 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Inoltre squalifica per UNA ulteriore giornata di campionato il calciatore Martelli Valerio, inibisce sino all' 11.2.2014 il Dirigente Accompagnatore Sig. Giovannetti Fabio, gia' colpito da provvedimento disciplinare sino all' 11.1.2014 (Com. Uff. n.18 del 26.9.2013) a svolgere incarichi ufficiali ed infligge l'ammenda di Euro 250,00 (Duecentocinquanta/00) alla societa' Nuova Corea Migli 98. Ordina non addebitarsi la tassa. Trasmette gli alla Procura Federale per quanto di competenza. |