CAMPIONATO 2 CATEGORIA GIR. N |
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8ª giornata |
17/12/2014 | ||
![]() ATLETICO PIAZZE |
![]() VIRTUS CHIANCIANO |
0-1 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 9/11/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA A.S.D. ATLETICO PIAZZE/A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO DEL 9 NOVEMBRE 2014 (1-1). In data 14.11.2014 l'A.S.D. Virtus Chianciano contattava la Segreteria dell'Ufficio di questo Giudice Sportivo Territoriale per conoscere le motivazioni per cui , un proprio calciatore espulso dal campo seppur immeritatamente nella gara in epigrafe, non figurasse fra i calciatori espulsi elencati sul comunicato ufficiale; - a seguito di cio', dal momento che il referto arbitrale non menzionava alcun calciatore espulso per la societa' ospitata, si provvedeva obbligatoriamente a richiedere un supplemento di rapporto arbitrale; - l'arbitro della gara, con apposita nota, precisava di non aver trascritto in referto l'espulsione del calciatore ospite, avendo successivamente accertato di averlo erroneamente ritenuto responsabile di doppia ammonizione ed ingiustamente espulso. Tutto ciò premesso, ricorda questo Giudice che non può parlarsi di insindacabilita' tecnica di fronte ad un errore riconosciuto dall'arbitro. Esula all'uopo la eccezione dell'insindacabilita', dato che e' l'arbitro stesso che, con l'atto ufficiale a tale scopo stilato, riconosce, anzi attesta anche se tardivamente, di essersi sbagliato; in casi del genere l'Organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, ammesso e certificato dal Direttore di gara, per giudicare se tale errore abbia influito sulla regolarita' di svolgimento della gara, per l'eventuale applicazione dell'art. 17 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Nella fattispecie si ritiene che l'errore ebbe ad influire sulla validità dell'incontro, se e' vero che esso si concluse, dopo la irregolare espulsione del calciatore,con la squadra ospite in obbligata inferiorita' numerica per 3 minuti. Per questi motivi il G.S.T. dispone la ripetizione dell'incontro e trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato per le incombenze di rito. Commento inserito da administrator |