CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI SIENA |
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4ª giornata |
30/10/2016 | ||
![]() UNIONE POL. POLIZIANA |
![]() SINALUNGHESE |
3-0 | |
I COMMENTI |
la partita è finita 3-0 per la sinalunghese per decisione del giudice sportivo Commento di : cslda rettifico 3-0 per la poliziana per decisione del giudice sportivo Commento di : cslda 3-0 per la poliziana Commento di : cslda GARE DEL 30/10/2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 30/10/2016 U.C. SINALUNGHESE A.S.D - UNIONE POL. POLIZIANA Sciogliendo la riserva scritta del C.U. nr. 20 del 02.11.2016, questo GST, premesso che: - L'Unione Pol. Poliziana ha presentato tempestivo e rituale reclamo contro la U.C. Sinalunghese con il quale contesta che, nella gara in epigrafe (terminata con il risultato di 6-0 a favore della Sinalunghese) è stato impiegato un giocatore, il n.10 MANGANIELLO Donato, nonostante egli avesse da scontare nr. 2 giornate di squalifica come indicato nel C.U nr. 49 della Delegazione Provinciale di Siena del 23/03/2016. Dal momento che la squalifica suddetta era stata comminata alla fine del Campionato Allievi B, la stessa - espone la reclamante - avrebbe dovuto essere scontata nella stagione successiva, cioè nella presente, e nella Categoria di competenza (Allievi Provinciali); - tale squalifica - afferma ancora la US Poliziana - non risulta essere stata scontata per avere il giocatore in questione partecipato alle precedenti partite di Campionato; - stante quanto sopra la reclamante chiede irrogarsi alla UC Sinalunghese la sanzione di cui all'art 17 c.5 CGS e cioè la perdita della gara. Tutto ciò premesso e considerato che: - dagli accertamenti effettuati risulta che il MANGANIELLO Donato è stato in effetti sanzionato con la squalifica di nr. 2 giornate e che, nonostante tale squalifica è stato inserito in distinta ed ha partecipato alle gare di Campionato Allievi Provinciali 2016/2017, PQM questo GST, in accoglimento del reclamo proposto dalla UP Poliziana avverso la regolarità della gara in epigrafe D I S P O N E irrogarsi la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato 0-3 nei confronti della U.C. Sinalunghese; ulteriore squalifica per 1 gara al giocatore MANGANIELLO Donato; inibirsi il Sig. BRIGANTI Claudio, Dirigente Accompagnatore della Società Sinalunghese, per mesi 1; irrogarsi l'ammenda Euro 150,00 alla UC Sinalunghese; non addebitarsi la tassa di reclamo. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Commento di : ciro |