CAMPIONATO GIOVANISSIMI GROSSETO |
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10ª giornata |
16/12/2017 | ||
![]() GIOVANILE AMIATA |
![]() REAL FOLLONICA |
3-0 | |
I COMMENTI |
GARE DEL 16/12/2017 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/12/2017 GIOVANILE AMIATA - REAL FOLLONICA RICHIESTA DEL A.S.D. REAL FOLLONICA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER LA MANCATA DISPUTA DELLA GARA. Sciogliendo la riserva contenuta sul C.U. n. 27 del 20/12/2017: visti gli atti ufficiali il Giudice Sportivo Territoriale osserva che la gara del Campionato Provinciale Giovanissimi tra la Società A.C.D. Giovanile Amiata e la Società A.S.D. Real Follonica in programma per il giorno 16/12/2007 sul campo sportivo di Santa Fiora (GR) non è stata disputata. L arbitro della gara riferisce, nel proprio referto, che nonostante l attesa pari ad un tempo di gara, come previsto dalla normativa federale, la Società Real Follonica non si presentava per disputare la gara. L Arbitro constata al contempo l insussistenza delle condizioni per dare comunque avvio all incontro in ragione della manifesta impraticabilità del terreno di gioco a causa della nevicata in corso . In data 18/12/2017 alle ore 17,06 perveniva a questo Ufficio un fax della Società Real Follonica così scritto: 'Anticipo via fax, quanto inviato per raccomandata 1 in questo momento'. In data 20/12/2017 giungeva una raccomandata contenente lettera indirizzata al Delegato Provinciale della FIGC, con cui il firmatario spiegava le motivazioni che avevano reso impossibile ai calciatori della propria Società di arrivare presso il campo sportivo. Allegato alla lettera vi era certificato della Provincia di Grosseto -Area Viabilità e Trasporti datato 18/12/2017 prot. 35238 ad oggetto: 'S.P. 64 Cipressino richiesta certificazione per ritardi dovuti a fenomeni nevosi'. Il reclamo è inammissibile. Dagli atti Ufficiali di gara si rileva che l accertamento della impraticabilità del terreno di gioco, che risulta disciplinato dall’art. 60 delle N.O.I.F., non è stato eseguito né secondo la procedura di cui al comma n. 2 (all ora fissata per l inizio della gara, dopo l identificazione dei calciatori), né secondo la procedura prevista al successivo comma n. 3 (antecedentemente all’ora fissata per l inizio della gara e prescindendo dalla presenza e, quindi, dall identificazione dei calciatori delle due squadre), perché per ambedue le ipotesi è necessario che l accertamento sia effettuato dall’arbitro ma sempre alla presenza di entrambi i capitani. L assenza del capitano della Società A.S.D. Real Follonica ha reso giuridicamente irrilevante l apprezzamento arbitrale, pur molto correttamente documentato, in ordine alla manifesta impraticabilità del terreno di gioco. Osserva questo Giudice che in rispetto delle Norme le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore, la cui declaratoria compete al G.S.T. in prima istanza, previo il rispetto delle formalità procedurali per il procedimento accertativo della sussistenza della causa di forza maggiore. In effetti, anche a voler considerare l irrituale anticipazione delle motivazioni, pervenuta nei termini, come un preannuncio del reclamo ai sensi dell’art. 46 C.G.S ed anche tacendo sulla mancanza della data così come sull’errata intestazione del reclamo (rivolto alla delegazione), che comunque non ha pregiudicato la ricezione del medesimo da parte di questo Giudice, va riscontrato che il reclamo è stato trasmesso con le motivazioni senza l osservanza di quanto previsto dall’art. 46 n. 1 del C.G.S. secondo cui l attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo. Non sfugge certamente a questo Giudice che secondo quanto previsto dall’art. 29, n. 8bis C.G.S. 'per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, l istante e gli altri soggetti interessati individuati dal Giudice possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria', tuttavia l inammissibilità del reclamo nella fase introduttiva per violazione di una norma procedurale rende improcedibile l’ulteriore fase del processo sportivo facendo diventare inutile la fissazione della data per la decisione, per intervenuta preclusione della valutazione nel merito. La Società A.S.D. Real Follonica va dichiarata rinunciataria alla disputa della gara. PQM Il Giudice Sportivo Territoriale - dichiara inammissibile il reclamo; - dichiara la Società A.S.D. Real Follonica rinunciataria alla disputa della gara e Le infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; - la penalizzazione di 1 punto in classifica; - l ammenda di euro 25,00 quale prima rinuncia. Ordina l incameramento della tassa. Commento di : ciro |