CAMPIONATO GIOVANISSIMI GROSSETO

10ª giornata
16/12/2017

GIOVANILE AMIATA

REAL FOLLONICA
3-0
I COMMENTI


GARE DEL 16/12/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 16/12/2017 GIOVANILE AMIATA - REAL FOLLONICA RICHIESTA DEL A.S.D. REAL
FOLLONICA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER LA MANCATA
DISPUTA DELLA GARA.
Sciogliendo la riserva contenuta sul C.U. n. 27 del 20/12/2017: visti gli atti ufficiali il Giudice Sportivo
Territoriale osserva che la gara del Campionato Provinciale Giovanissimi tra la Società A.C.D. Giovanile
Amiata e la Società A.S.D. Real Follonica in programma per il giorno 16/12/2007 sul campo sportivo di
Santa Fiora (GR) non è stata disputata.
L arbitro della gara riferisce, nel proprio referto, che nonostante l attesa pari ad un tempo di gara, come
previsto dalla normativa federale, la Società Real Follonica non si presentava per disputare la gara. L Arbitro
constata al contempo l insussistenza delle condizioni per dare comunque avvio all incontro in ragione della
manifesta impraticabilità del terreno di gioco a causa della nevicata in corso .
In data 18/12/2017 alle ore 17,06 perveniva a questo Ufficio un fax della Società Real Follonica così scritto:
'Anticipo via fax, quanto inviato per raccomandata 1 in questo momento'.
In data 20/12/2017 giungeva una raccomandata contenente lettera indirizzata al Delegato Provinciale della
FIGC, con cui il firmatario spiegava le motivazioni che avevano reso impossibile ai calciatori della propria
Società di arrivare presso il campo sportivo.
Allegato alla lettera vi era certificato della Provincia di Grosseto -Area Viabilità e Trasporti datato 18/12/2017
prot. 35238 ad oggetto: 'S.P. 64 Cipressino richiesta certificazione per ritardi dovuti a fenomeni nevosi'.
Il reclamo è inammissibile.
Dagli atti Ufficiali di gara si rileva che l accertamento della impraticabilità del terreno di gioco, che risulta
disciplinato dall’art. 60 delle N.O.I.F., non è stato eseguito né secondo la procedura di cui al comma n. 2 (all
ora fissata per l inizio della gara, dopo l identificazione dei calciatori), né secondo la procedura prevista al
successivo comma n. 3 (antecedentemente all’ora fissata per l inizio della gara e prescindendo dalla
presenza e, quindi, dall identificazione dei calciatori delle due squadre), perché per ambedue le ipotesi è
necessario che l accertamento sia effettuato dall’arbitro ma sempre alla presenza di entrambi i capitani. L
assenza del capitano della Società A.S.D. Real Follonica ha reso giuridicamente irrilevante l apprezzamento
arbitrale, pur molto correttamente documentato, in ordine alla manifesta impraticabilità del terreno di gioco.
Osserva questo Giudice che in rispetto delle Norme le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo
all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa
di forza maggiore, la cui declaratoria compete al G.S.T. in prima istanza, previo il rispetto delle formalità
procedurali per il procedimento accertativo della sussistenza della causa di forza maggiore.
In effetti, anche a voler considerare l irrituale anticipazione delle motivazioni, pervenuta nei termini, come un
preannuncio del reclamo ai sensi dell’art. 46 C.G.S ed anche tacendo sulla mancanza della data così come
sull’errata intestazione del reclamo (rivolto alla delegazione), che comunque non ha pregiudicato la ricezione
del medesimo da parte di questo Giudice, va riscontrato che il reclamo è stato trasmesso con le motivazioni
senza l osservanza di quanto previsto dall’art. 46 n. 1 del C.G.S. secondo cui l attestazione dell’invio di copia
del reclamo alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al
Giudice sportivo.
Non sfugge certamente a questo Giudice che secondo quanto previsto dall’art. 29, n. 8bis C.G.S. 'per tutti i
procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, l istante e gli altri soggetti interessati
individuati dal Giudice possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la
cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria', tuttavia l inammissibilità del reclamo nella
fase introduttiva per violazione di una norma procedurale rende improcedibile l’ulteriore fase del processo
sportivo facendo diventare inutile la fissazione della data per la decisione, per intervenuta preclusione della
valutazione nel merito.
La Società A.S.D. Real Follonica va dichiarata rinunciataria alla disputa della gara.
PQM
Il Giudice Sportivo Territoriale - dichiara inammissibile il reclamo; - dichiara la Società A.S.D. Real Follonica
rinunciataria alla disputa della gara e Le infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato
di 0-3; - la penalizzazione di 1 punto in classifica; - l ammenda di euro 25,00 quale prima rinuncia.
Ordina l incameramento della tassa.

Commento di : ciro




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