CAMPIONATO ECCELLENZA GIR. B

1ª giornata
14/09/2014

BALDACCIO BRUNI

VALDINIEVOLE MONTECATINI
3-0
I COMMENTI



GARE DEL 14/ 9/2014

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

2.- RECLAMO DELL'U.S.D. ART. IND. LARCIANESE AVVERSO REGOLARITA' GARA
RIGNANESE/ART. IND. LARCIANESE DEL 14.09.2014 (2-O).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 17 del 25.9.2014;
-ricorre a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato
Regionale Toscana la societa' Art. Ind. Larcianese sostenendo di aver
verificato che la societa' U.S.D. Rignanese aveva fatto partecipare alla
gara Rignanese/Art. Ind. Larcianese del 14.9.2014 il calciatore Righeschi
Mattia Alberto, non avendone questo titolo per non aver scontato la
squalifica inflitta da questo Giudice Sportivo pubblicata ed affissa
all'albo l'8.5.2014 allorche' era ancora tesserato per la sua precedente
societa' U.S.D. Sangiovannivaldarno. Conseguentemente chiede
infliggersi alla societa' U.S.D. Rignanese la punizione sportiva della
perdita della gara con il risultato di 0-3.
Il reclamo e' fondato e va accolto.
L'art. 17 n. 5 C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della
gara alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o
che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
Vige poi il principio della presunzione assoluta di conoscenza dei
provvedimenti e delle delibere prese dagli organi di giustizia sportiva dal
momento della loro pubblicazione e/o affissione all'albo nelle rispettive
sedi provinciali, regionali, centrali. Risulta dagli atti che la
pubblicazione e l'affissione della delibera relativa alla squalifica per
una gara effettiva del Righeschi Mattia Alberto sia avvenuta l'8.5.2014: da
quella data pertanto tutti i tesserati e nella specie le societa' U.S.D.
Sangiovannivaldarno e U.S.D. Rignanese, erano venuti a conoscenza delle
relative disposizioni. Nonostante tale squalifica rispettivamente l'U.S.D.
Sangiovannivaldarno, il 7.9.2014, nella gara Sangiovannivaldarno/Bastia
Umbra e l'U.S.D. Rignanese, il 14.9.2014, nella gara Rignanese/Art. Ind.
Larcianese schieravano il calciatore Righeschi Mattia Alberto, ancorche'
squalificato: con cio' violando il preciso dettato della norma contenuta
nell'art. 17 comma 5 C.G.S..
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto
dall'U.S.D. Art. Ind. Larcianese di Larciano (Pistoia) ed infligge alla
societa' U.S.D. Rignanese la punizione sportiva della perdita della gara
con il risultato di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 400,00 (Quattrocento).
Squalifica per UNA ulteriore giornata di campionato il calciatore Righeschi
Mattia Alberto ed inibisce per mesi UNO il Sig. Fabbrini Leonardo quale
dirigente accompagnatore ufficiale. Dispone non addebitarsi la tassa.


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