CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIR. D

3ª giornata
01/10/2017

GRUPPO SPORTIVO QUERCETO

SETTIMELLO
3-0
I COMMENTI


GARE DEL 1/10/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
9.- RECLAMO DEL GRUPPO SPORTIVO QUERCETO AVVERSO REGOLARITA' GARA QUERCETO/SETTIMELLO DEL
1'.10.2017 (0-1).
Propone reclamo il Gruppo Sportivo Querceto in ordine alla regolarita' della posizione dei calciatori Marco Fancelli e Jacopo Mannari
in occasione della gara Querceto/Settimello del 1'.10.2017. Presupposto del suddetto reclamo e' la circostanza che i calciatori Marco Fancelli e Jacopo Mannari non avevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserati per la Societa'
Settimello alla data della gara.
Il ricorso e' fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione acquisita ex officio presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Toscana, risulta infatti che il tesseramento dei calciatori Marco Fancelli e Jacopo Mannari per l'A.C. Settimello A.S.D. ha
decorrenza dal 5 ottobre 2017, giorno successivo alla gara in questione, alla quale gli stessi hanno partecipato, pertanto, inposizione irregolare.
Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Gruppo Sportivo Querceto di Cantagallo (Prato), delibera di infliggere alla Societa' Settimello la punizione della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3 nonche'
l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00). Squalifica per UNA giornata i calciatori Marco Fancelli e Jacopo Mannari ed inibisce sino al 22.11.2017 il Dirigente Sig. Paoli Filippo (sanzione cumulata con provvedimento in essere come da Com.Uff. n. 17).
Dispone non addebitarsi la tassa.

Commento di : campio




divisorio divisorio
divisorio