CAMPIONATO PROMOZIONE TOSCANA GIRONE C

5ª giornata
18/10/2015

ASTA

PECCIOLESE
0-3
I COMMENTI


gara non disputata perchè le porte non avevano la misura regolamentare, passato il tempo di comporto l'arbitro ha ritenuto che non erano ripristinate le misure come da regolamento, e ha stabilito che non c'erano i presupposti per disputare la gara.

Commento inserito da LUCIANO

GARE DEL 18/10/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D. ASTA TAVERNE/A.S.D. PECCIOLESE ALTA VALDERA DEL 18 OTTOBRE 2015 (non
disputata).
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Ragionale Toscana, esaminati gli atti ufficiali della gara
indicata in epigrafe e rilevato che
- l’arbitro, prima dell’inizio della gara,constatava , su specifica e rituale richiesta della societa’ ospitata che una
delle due porte si presentava piu’ bassa di ben quindici centimetri della misura minima prescritta dai
regolamenti federali ;
-la societa’ ospitante non aveva provveduto entro quarantacinque minuti dall’orario di inizio della gara alla
risoluzione del problema per cui non aveva dato inizio all’incontro.
Tutto cio’ premesso, occorre preliminarmente rilevare che giusta la decisione FIGC n. 3 annessa alla Regola 1
del Regolamento del Giuoco del Calcio, le societa’ ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del
campo di gioco ed e’ principio di diritto che in presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarita’ del
terreno di gioco l’arbitro debba invitare la societa’ ospitante ad eliminare l’inconveniente entro un termine
ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilita’ di portare a compimento l’incontro (CAF 35C/91).
Inoltre, per consolidata giurisprudenza sportiva, ogni societa’ e’ responsabile della gestione e della
praticabilita’ del terreno di gioco indipendentemente da titoli di proprieta’ eventualmente vantati da terzi (CAF
26C/85). Alla luce di cio’, non avendo la societa’ ospitante eliminato l’inconveniente entro il tempo massimo di
attesa, la responsabilita’ della mancata effettuazione della gara deve ricadere, inevitabilmente, sulla medesima
societa’ e cio’ a prescindere, in conformita’ alla richiamata giurisprudenza, da ogni valutazione in ordine al
titolo dal quale derivi la disponibilta’ del campo di gioco ed indipendentemente da ogni valutazione del
comportamento della societa’, se dovuto a volontarieta’ ovvero si tratti di imputabilita’ a solo titolo di colpa. In
conclusione, alla luce delle sopracitate argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, il G.S.T.
procedendo d’ufficio ex art. 29, n. 6 lett. a) del Codice di giustizia sportiva, sulla base delle risultanze dei
documenti ufficiali, ritiene l’A.S.D. Asta Taverne responsabile della mancata effettuazione della gara
emarginata, per mancata conformita’ del terreno di gioco, poiche’ l’altezza di una delle due porte risultava
inferiore a quella prevista dalle vigenti normative ed applica alla stessa la sanzione sportiva della perdita
dell’incontro con il punteggio di 0 a 3.


Commento inserito da campionando




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