CAMPIONATO PRIMAVERA REGIONALE FEMMINILE

5ª giornata
12/11/2016

SAN MINIATO

AREZZO FEMM.
3-0
I COMMENTI



GARE DEL 12/11/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
13.- RECLAMO DEL G.S. SAN MINIATO A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA SAN
MINIATO/A.C.F. AREZZO DEL 12.11.2016 (2-8).
Il Giudice Sportivo Territoriale, acquisito il reclamo avverso l'esitoe la regolarita' della gara in epigrafe
ritualmente presentato dalla societa' San Miniato, con le modalita' e nei termini previsti dagli artt. 33, 38 e 46
C.G.S.; rilevato preliminarmente che la societa' A.C.F. Arezzo non ha fatto pervenire le proprie
controdeduzioni in merito, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 33 e 38 C.G.S.; letto il reclamo, rileva
che la societa' San Miniato chiede l'applicazione ai danni della societa' A.C.F. Arezzo della punizione
sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato la calciatrice MAGNANI
Veronica, nata nel 1996; considerato che il Regolamento Regionale del Campionato Juniores/Primavera del
Calcio Femminile 2016/2017 (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 13 ottobre 2016) prevede la
utilizzazione di QUATTRO calciatrici fuori quota, nate dal 1' gennaio 1996 al 31 dicembre 1997
esclusivamente per le societa' iscritte ai soli campionati regionali; considerato che l'A.C.F. Arezzo A.S.D.
partecipa al Campionato Nazionale di Serie B Calcio Femminile Girone B; acquisita la nota del competente
Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Toscana dalla quale si evince che la calciatrice Magnani
Veronica e' nata il 5.11.1996 ed era regolarmente tesserata per la societa' A.C.F. Arezzo alla data della gara
in epigrafe. Tutto cio' premesso, visto ed applicato l'art. 17 comma 5 C.G.S. delibera: 1. Di infliggere alla
societa' A.C.F. Arezzo la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 2. Di
comminare alla societa' Arezzo un'ammenda di Euro 100,00 (Cento/00); 3. Di inibire il dirigente
accompagnatore TUCCI Massimo (Arezzo) fino all' 8 gennaio 2017. Ordina non addebitarsi la tassa di
reclamo.


Commento di : Boiaonce




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