CAMPIONATO PROMOZIONE TOSCANA GIR. C

12ª giornata
09/12/2018

VENTURINA

MONTEROTONDO
0-3
Arbitro :
Cremone Federico
Sezione di Pisa

MONTEROTONDO: Bugelli, Lorenzini, Chimenti, Barbieri, Invernazzi, Casali, Rombolini , Sammuri, Ruggiero, Pazzagli, Vannucci. A disp. Bertocci, Arbulla, Martelli, Falzone, Cioli, _, _, _, _,
All. Ballerini nicola
VENTURINA: Berrugi, Redi, Fiorini, Gherardini, Lancioni, Busdraghi, Lunghi, Bussotti, Martini, Balestracci, Vaglini. A disp. Quintavalle, _, _, Garzella, Ferri, Caioli, Madi, Bastieri, Papa,
All. Venturi riccardo
I COMMENTI


Il Giudice sportivo ha accolto il reclamo del Monterotondo inerente la gara con il Venturina; la squadra di casa infatti ha effettuato una sostituzione di un giocatore in quota senza rimpiazzarlo.

GARE DEL 9/12/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 38 del 13.12.2018; -con raccomandata spedita il 13.12.2018, l'U.S.D. Monterotondo presenta reclamo (anticipato da preannuncio di reclamo inviato il 10.12.2018) relativo alla gara Venturina Calcio-Monterotondo, valevole per la dodicesima giornata del girone di andata del campionato di Promozione, girone ''C'', disputatasi a Venturina (Li) in data 9.12.2018 e conclusasi con il risultato di 3-2. L'U.S. Monterotondo eccepisce nel proprio gravame che l'A.S.D. Venturina Calcio non aveva ottemperato a quanto previsto dal comunicato ufficiale n. 2 del 5.07.2018 in merito alla regola relativa all'impiego di
calciatori ''giovani'' in vigore per la stagione sportiva 2018-2019. La reclamante deduceva, infatti, che nel secondo tempo della garasuindicata l'A.S.D. Venturina Calcio aveva effettuato una sostituzione irregolare, facendo uscire il n.11 Vaglini Matteo (nato il 29.02.2000) cui subentrava il n. 20 Papa Alberto (nato il 7.03.1992); a seguito di tale sostituzione, l'A.S.D. Venturina Calcio rimaneva in campo con solo due calciatori 'giovani', il n. 17 Caioli Gabriele (nato il 9.05.2001) ed il n. 8 Bussotti Geremia (nato il 9.12.2001).

Per questi motivi il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo presentato dall'U.S.D. Monterotondo di Monterotondo M.mo
(Grosseto), dispone il non addebito alla medesima della tassa reclamo (art. 33, punto 13, C.G.S.) ed infligge all'A.S.D. Venturina Calcio la punizionesportiva della perdita della gara Venturina Calcio-Monterotondo del 9.12.2018 con il punteggio di 0-3

Commento di : campio




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