Campionato Giovanissimi Regionali Femminile

7ª giornata
07/12/2014

2003 LUCCA

REAL AGLIANESE
3-0
I COMMENTI


GARE DEL 7/12/2014

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

22.- RECLAMO DELL'A.C.F. 2003 LUCCA AVVERSO REGOLARITA' GARA A.C.F. 2003
LUCCA/REAL AGLIANESE DEL 7.12.2014 (0-3).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 31 dell'11.12.2014;
- all'esito della gara del Campionato Giovanissime Regionali a 7, A.C.F.
2003 Lucca/Real Aglianese, disputata in S.Anna (Lucca) il 7 dicembre 2014 e
terminata con il punteggio di 0-3, la Societa' ospitante si rivolge, in
termini, a questo Giudice Sportivo denunciandone l'irregolarita' e
chiedendo una diversa soluzione
positiva in sede disciplinare. In particolare, l'A.C.F. 2003 Lucca addebita
al sodalizio avversario di aver effettuato nel corso dell'incontro
sostituzioni non consentite dalla normativa in vigore.
La doglianza ha pregio e pertanto il reclamo può essere accolto. Le
sostituzioni, effettuate dalla Real Aglianese in spreto alla norma di cui
alla lettera f del 3° paragrafo dell'attivita' di calcio femminile
contenuta sul Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e scolastico, e' vizio
invalidante la gara che va qualificato non in relazione alla previsione
contemplata al n. 1 dell'art. 17 C.G.S., bensi' con riferimento all'ipotesi
enunciata al successivo punto 5. Ora, poiche' le calciatrici subentrate
erano non abilitate alla partecipazione siccome ''privo di
titolo'' ''ex lege'', qualsiasi indagine sulla idoneita' dell'accaduto ad
influire decisamente sulla regolarita' della gara, si palesa assolutamente
ultronea, non essendo, detto requisito, richiesto dalla disposizione in
parola che fa derivare la punizione sportiva dal solo fatto della
illegittima utilizzazione. La tassa non deve essere addebitata.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto
dall'A.C.F. 2003 Lucca di Lucca ed infligge a carico della A.S.D. Real
Aglianese la punizione sportiva di perdita 0-3 della suindicata gara.
Ordina non addebitarsi la tassa.

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